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Precisazioni sulla circolare 32/e del 06/07/2009 dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare in oggetto l’Amministrazione finanziaria ha stabilito quali sono i parametri cui fare riferimento per includere nel reddito catastale, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica  da fonti rinnovabili agroforestali. Si ricorda che l’art.1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito che “la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del c.c. e si considerano produttive di reddito agrario”. Con il comma 369 dell’art. 1 della legge 296/2006, il predetto comma 423 è stato riformulato stabilendo che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 del c.c. e si considerano produttive di reddito agrario. Infine, con la finanziaria  2008, il legislatore, anche nelle more di un chiarimento ministeriale, ha riconosciuto agli imprenditori agricoli, che svolgono l’attività in commento, la facoltà di optare per la tassazione nei modi ordinari (ossia in base alle regole del reddito d’impresa). La circolare diffusa dall’Amministrazione finanziaria stabilisce, quindi, in modo puntuale, quelli che devono essere non solo i requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all’imprenditore agricolo (persona fisica o società), ma anche i parametri per misurare la prevalenza, affinché la produzione e la cessione di energia elettrica possa essere considerata attività agricola connessa e beneficiare del sistema parametrale di determinazione del reddito. Leggi il resto di questo articolo »

Fisco Fotovoltaico e Agricoltura, circolare 32/E del 06/07/2009

logobiosolareIl progetto Biosolare si è basato fino ad ora su ipotesi e interpretazioni delle varie norme che indicavano la connessione tra l’attività agricola e l’attività di produzione di energia fotovoltaica svolte da una società agricola che assumeva la qualifica di imprenditore agricolo.

Le ipotesi sono state ieri confermate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.32/E del 06/07/2009

riassumendo:

1) il rapporto di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella fotovoltaica non viene considerato fino ad una potenza di 200 Kwp, oltre questa potenza vengono indicati i vari rapporti che comunque risultano molto semplici da rispettare

2) l’incentivo (conto energia) non è tassato neanche con la ritenuta alla fonte del 4%

3) il reddito prodotto dalla vendita viene calcolato sulla base dei dati catastali del terreno su cui insiste l’attività agricola, irrisorio rispetto ad una normale tassazione

4) la tassazione dell’Irap rimane quella agevolata per l’agricoltura, cioè l’1.9%

  Circolare 32E Agenzia delle Entrate 06/07/2009 (153,9 KiB, 1.439 hits)